In diverse pratiche, dall'analisi dell'estratto di ruolo emesso dal concessionario addetto alla riscossione, ho riscontrato debiti iscritti che effettivamente non erano mai stati notificati al contribuente.
Per prima cosa bisogna chiarire quali sono le modalità con cui possono essere notificate le cartelle.
Ai sensi dell'articolo 26 del DPR n.602 del 29/09/1973 sono considerate notificate le cartelle che:
1) risultano consegnate all'indirizzo pec registrato all'interno del portatale ini-pec;
2) mediante raccomandata A/R;
3) sono consegnata a mano da ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati (messi comunali o agenti polizia municipale previa convenzione) al destinatario, a persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o all'azienda, con la relativa notifica sottoscritta al momento della consegna.
Nei casi casi previsti dall' art. 140 del codice di procedura civile (di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia di cui ai punti 2 e 3) la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune
Il primo step e quindi aver contezza del mezzo attraverso il quale sarebbe stata notificata la cartella. Ciò è possibile tramite una richiesta di accesso agli atti amministrativi. Il concessionario, infatti, deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Qualora il concessionario non esibisca la matrice è possibile presentare una richiesta in autotutela, con la quale il contribuente chiede una revisione della propria posizione debitoria riferita alla cartella. Nel caso di risposta negativa presentare un atto un vero e proprio ricorso tributario, allegando tutti i passaggi precedenti.
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