
I cd. “Piani di welfare aziendali” sono uno strumento poco conosciuto e poco utilizzato in Italia, eppure potrebbero determinare enormi risparmi ad imprese e dipendenti. Andiamo con ordine trattando l’argomento prima per le imprese e poi per i dipendenti.

Piani di welfare aziendali: benefit per l'impresa
Secondo quanto previsto dall’art.95 TUIR, il costo sostenuto per l’utilizzazione delle opere e dei servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto riconosciute anche mediante regolamento aziendale e non solo sulla base di una previsione contrattuale. Ciò può avvenire tramite negoziazione sindacale oppure tramite un regolamento formale.
E’ stata introdotta anche la possibilità di riconoscere i beni e servizi di cui sopra attraverso voucher cartacei o elettronici (cfr. art. 51 comma 3-bis del TUIR). Nell’ambito del testo unico delle imposte dirette il riferimento ai lavoratori “dipendenti” va esteso anche ai titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente: ne consegue che tutte le disposizioni riferite al welfare aziendale si rivolgono anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
L’impresa quindi potrebbe offrire ai propri dipendenti i cd. fringe benefit senza dover pagare oneri e contributi aggiuntivi, anche se i servizi sono offerti da strutture esterne, ovviamente se convenzionate.

Piani di welfare aziendali: benefit per il lavoratore
a) ridurre la base imponibile su cui pagare l’IRPEF;
b) scomputare spese dal reddito che non avrebbe mai potuto detrarre interamente.
In particolare:
dal 1° gennaio 2018, anche le eventuali spese per il servizio di trasporto pubblico sostenute direttamente dal datore di lavoro o da questi rimborsate ai propri dipendenti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto fringe benefits. Inoltre, a completamento, viene riconosciuta una detrazione dal reddito complessivo IRPEF, pari al 19% dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, fino ad un importo annuale non superiore a 250 euro con la deducibilità integrale dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per il rimborso degli oneri del trasporto pubblico, anche ove erogati in forza di un preciso obbligo assunto dal datore di lavoro nel contratto o nel regolamento aziendale;
le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12;
i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
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