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Immagine del redattoreDott. Daniele Carrano

Gestione del capitale circolante netto operativo: la svalutazione dei crediti



Nelle attività di consulenza in cui sono coinvolto spesso riscontro un sistema di svalutazione crediti del tutto inefficiente. Ciò è dovuto principalmente all'assenza di controllo interno. Ciò implica che nel bilancio residuano dei crediti commerciali che di fatto non sono più esigibili con possibili danni per l'azienda.


I Crediti iscritti in bilancio che non sono svalutati comportato due problemi:
1) aumento dei tempi di dilazione dei crediti (si ricorda la formula di dilazione crediti/ricavi *365) e del capitale circolante netto operativo, ambedue segnali preoccupanti per chi legge un bilancio e specie per chi finanzia un'azienda;
2) mancata deduzione fiscale.

E' bene precisare che esistono due tipi di deduzioni:

1) ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR che indica i requisiti di natura probatoria (ricorso procedure concorsuali,crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi o diritto a seguito di prescrizione o estinzione) al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti;

2) ai sensi dell'articolo 106 del TUIR stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

In questo caso il legislatore, per ovviare a illegittime svalutazioni che avrebbero ridotto significativamente le tasse da pagare dall'azienda, ha previsto che “le svalutazioni (forfettarie) dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi" e che “la deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

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