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Regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti

Immagine del redattore: Dott. Daniele CarranoDott. Daniele Carrano

Aggiornamento: 21 set 2018


Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).


Percentuale di deduzione dei costi auto per imprese e professionisti

La percentuale di deduzione dei costi auto per imprese e professionisti varia a secondo della modalità d'uso:

- nella misura del 100%, i beni destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività dell'impresa o adibiti a mezzi pubblici;

- nella misura del 70%, i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per un periodo che copre almeno la maggior parte del periodo d'imposta;

- nella misura del 20%, tutti gli altri casi.

Oltre al suddetto limite percentuale di deducibilità, si applica anche un tetto al costo di acquisizione dei veicoli che varia in funzione del titolo di detenzione dei veicoli (proprietà, leasing o noleggio).


Limite sul costo di acquisto

Tale limite varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a:

euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

euro 4.131,66 per i motocicli;

euro 2.065, 83 per i ciclomotori.

A partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

A memoria il limite di rilevanza fiscale, prima dell'innovazione, per:

1) l’acquisto o leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese ed i lavoratori autonomi mentre era € 25.822,84 per gli agenti di commercio;

2) il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 per tutti.

N. B Per le auto assegnate all’ amministratore in uso promiscuo, ai fini della deducibilità dei relativi costi per l’impresa non si applica la disciplina dei veicoli assegnati ai dipendenti.


La detraibilità dell’IVA sui costi auto

La detraibilità dell'IVA sul costo dell'acquisto dell'auto, la manutenzione, il carburante, secondo l'art.19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA) segue questi scaglioni:

1) 100% dell’Iva: veicoli per trasporto cose (>35 quintali) o persone o alla subordinazione dell’uso esclusivo per l’azienda

2) Detrazione limitata (40%) dell’Iva: è il caso normale rientrano tutti coloro che non riescono a dimostrare l’uso esclusivo dell’autovettura o automezzo

3) Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc


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